Estratto dal Comunicato Ufficiale n. 187 del 08-05-2013
RECLAMO S.S. OLIMPIA AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA VIS FERMIGNANO/ OLIMPIA DEL 20.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE
DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera
del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 8179 del
24.4.2013)
La S.S. Olimpia proponeva reclamo al competente
Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche in relazione alla gara indicata
in epigrafe e terminata con il punteggio di 5 a 2.
La reclamante deduceva che la società
avversaria aveva schierato nella predetta gara i calciatori Fraternali Fanelli
Massimo e Ceccarini Marco, entrambi in posizione irregolare per squalifica non
scontata, essendo stati ambedue espulsi nella gara precedentemente disputata
dalla loro società, valevole per il medesimo Campionato, con l’A.S.D. Valfoglia
Tavoleto il 13 aprile 2013.
Il Giudice Sportivo, con decisione
pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando l’insussistenza delle
lamentate irregolarità, respingeva il reclamo, omologando altresì il risultato
conseguito dalle squadre in campo.
La S.S. Olimpia ha ritualmente appellato tale
decisione, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni formulate in
primo grado ed insistendo, anche avanti questa Commissione, nella richiesta di
aggiudicazione dell’incontro a proprio favore.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro della gara
immediatamente precedentemente a quella in esame, dello stesso Campionato di
Seconda Categoria, girone “A”, disputata dalla Vis Fermignano con il Valfoglia
Tavoleto il 13 aprile 2013,
ha confermato di avere espulso, nel corso della suddetta
gara, i calciatori Fraternali Fanelli Massimo e Ceccarini Marco, entrambi della
Vis Fermignano.
LA COMMISSIONE
- letto il
reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- ascoltati
l’arbitro della gara Valfoglia Tavoleto/Vis Fermignano e la reclamante;
- udito in
camera di consiglio il Giudice relatore;
- ritenuta
la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto i calciatori
Fraternali Fanelli Massimo e Ceccarini Marco risultano essere stati
effettivamente espulsi nella gara immediatamente precedente del medesimo
Campionato di Seconda Categoria;
- rilevato
che, a norma del 2° comma dell’art. 45 del Codice di giustizia sportiva,
il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è
automaticamente squalificato per una giornata di gara senza declaratoria
del Giudice Sportivo, alla quale deve riconoscersi quindi mero valore
dichiarativo;
- ritenuto
pertanto che i ridetti calciatori Fraternali Fanelli Massimo e Ceccarini
Marco hanno preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per
squalifica non scontata;
- visto
l’art. 17, commi 1 e 5, del citato Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie
il gravame come sopra proposto dalla S.S. Olimpia e, per l’effetto, applica
all’A.S.D. Vis Fermignano la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata, al
sig. CAPPONI Alessandro, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale
della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed ai calciatori
FRATERNALI FANELLI Massimo e CECCARINI Marco la sanzione della squalifica per
un’ulteriore giornata di gara ciascuno.
Dispone la restituzione della tassa reclamo.
Trasmette gli atti alla Procura Federale della FIGC per le
valutazioni e le iniziative di competenza in ordine all’eventuale
partecipazione dei calciatori di cui sopra ad altre gare in posizione irregolare.
Manda alla Segreteria del Comitato
Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Pertanto la classifica finale è la seguente:
70 PEGLIO
53 REAL ALTOFOGLIA
53 MERCATELLESE
52 CANTIANO**
49 BORGO MASSANO
46 AVIS SASSOCORVARO
40 OLIMPIA
39 VALFOGLIA TAVOLETO
38 CASININA
38 VIS FERMIGNANO
35 FRONTONESE
35 FALCO ACQUALAGNA***
31 BORGO PACE
27 SCHIETI
23 BADIA TEDALDA
13 VIRIDISSIMA APECCHIO
** Penalizzato di 1 punto
*** Penalizzato di 2 punti